IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
28 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1°  marzo
2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico  e
della mobilita' nella localita' di  Mestre  del  Comune  di  Venezia,
nonche', da ultimo  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 26 novembre 2010, concernente la  proroga,  fino  al  30
giugno 2011; 
  Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e'  stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione
richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; 
  Vista la nota in data 10 giugno 2011 del Presidente  della  Regione
Veneto con la  quale  viene  rappresentata  l'esigenza,  al  fine  di
completare  con  ogni  urgenza  gli  interventi   indispensabili   al
superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di  fruire  di
un'ulteriore proroga dello stato  d'emergenza  socio  -  economico  -
ambientale  della  viabilita'  di  Mestre,  per  garantire  l'attuale
contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico  vigente  in  materia
ambientale ed urbanistica; 
  Ritenuto quindi  necessario  disporre  un'ulteriore  proroga  dello
stato d'emergenza per consentire,  al  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3273  del
19 marzo 2003 e successive  modificazioni,  di  disporre  dei  poteri
derogatori per completare le iniziative gia' intraprese; 
  Ritenuto pertanto, che ricorrono nella  fattispecie  i  presupposti
previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, per la proroga dello stato d'emergenza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2001; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  per  le  motivazioni  e  con  le
limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, e' prorogato,
fino al 31 dicembre 2011, lo stato  di  emergenza  determinatosi  nel
settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre  del
Comune di Venezia. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 giugno 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi